Articolo 1176 del Codice civile

Art. 1176.

(Diligenza nell'adempimento).

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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