Articolo 1283 del Codice civile
Art. 1283.
(Anatocismo).
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
(Anatocismo).
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
2. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-10-07, n. 202302244Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 117 D.L. 34/2020·
- art. 1283 c.c.·
- art. 26 e 39 c.p.a.·
- art. 93 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- interessi legali e di mora·
- ottemperanza al giudicato·
- spese di giudizio
3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-23, n. 202402452Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.·
- art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669·
- art. 26 e 39 c.p.a.·
- art. 93 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- distrazione delle spese·
- interessi legali·
- ottemperanza al giudicato·
- spese di giudizio
5. TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202402198Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 124 disp. att. c.p.c.·
- art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002·
- art. 26 e 39 c.p.a.·
- art. 93 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- contratti a tempo determinato·
- ottemperanza al giudicato·
- risarcimento danni·
- spese di giudizio