Articolo 1283 del Codice civile

Art. 1283.

(Anatocismo).

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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