Articolo 2504 del Codice civile

Art. 2504.

(( (Atto di fusione). ))((La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.

Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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