Articolo 1774 del Codice civile

Art. 1774.

(Luogo di restituzione e spese relative).

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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