Articolo 1774 del Codice civile
Art. 1774.
(Luogo di restituzione e spese relative).
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
(Luogo di restituzione e spese relative).
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.