Articolo 1222 del Codice civile
Art. 1222.
(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.