Articolo 1997 del Codice civile

Art. 1997.

(Efficacia dei vincoli sul credito).

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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