Articolo 2702 del Codice civile

Art. 2702.

(Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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