Articolo 1134 del Codice civile

Art. 1134.

(Spese fatte dal condomino).

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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