Articolo 2900 del Codice civile
Art. 2900.
(Condizioni, modalita' ed effetti).
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
(Condizioni, modalita' ed effetti).
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400164Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
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- giurisdizione del giudice amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse differenziato e qualificato·
- legittimazione ad agire·
- responsabilità precontrattuale·
- surrogazione nel credito