Articolo 1476 del Codice civile
Art. 1476.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.