Articolo 273 del Codice civile

Art. 273.

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ((...))puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilita' genitoriale))prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di ((quattordici))anni.

Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze53

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