Articolo 273 del Codice civile

Art. 273.

((Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.))((L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

Sentenze17

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi