Articolo 437 del Codice civile
Art. 437.
(Obbligo del donatario).
Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
(Obbligo del donatario).
Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-12, n. 202305734Provvedimento:Leggi di più...- agevolazione tariffaria·
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