Articolo 1756 del Codice civile

Art. 1756.

(Rimborso delle spese).

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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