Articolo 55 del Codice civile

Art. 55.

(Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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