Articolo 1717 del Codice civile
Art. 1717.
(Sostituto del mandatario).
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
(Sostituto del mandatario).
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che cio' sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando e' in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante puo' agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-07-16, n. 202101062Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 25 c.c.·
- controllo sulla legittimità delle deliberazioni·
- delega di funzioni·
- delega temporanea di funzioni·
- norme civilistiche sul mandato·
- poteri del consiglio di amministrazione·
- poteri del presidente dell'organo collegiale·
- responsabilità degli amministratori·
- statuto della fondazione
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202004480Provvedimento:Leggi di più...- art. 1723 c.c.·
- art. 2909 c.c.·
- art. 324 c.p.c.·
- cessione del credito·
- decreto ingiuntivo·
- estinzione dell'obbligazione·
- legittimazione attiva·
- mandato con rappresentanza·
- ottemperanza al giudicato·
- transazione