Articolo 579 del Codice civile

Art. 579.

(Concorso del coniuge e dei genitori).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredita' e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi