Articolo 2559 del Codice civile
Art. 2559.
(Crediti relativi all'azienda ceduta).
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
(Crediti relativi all'azienda ceduta).
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
3. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-11-15, n. 202317090Provvedimento:Leggi di più...- affitto di azienda·
- art. 115 D.lgs. 163/2006·
- art. 2559 c.c.·
- art. 2560 c.c.·
- art. 2562 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- cessione di azienda·
- contraddittorio procedurale·
- contratti pubblici·
- difetto di motivazione·
- giurisdizione del TAR·
- legittimazione attiva·
- legittimazione passiva·
- revisione prezzi
5. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-09-28, n. 202200314Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 2559 c.c.·
- cessione di marchio e licenza di trasmissione·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- errore ostativo·
- interpretazione contrattuale·
- legittimazione attiva·
- riparto dei contributi regionali·
- sospensiva cautelare·
- sostegno all'editoria locale·
- successori nell'attività economica·
- violazione di legge regionale