Articolo 1775 del Codice civile
Art. 1775.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
3. TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400365Provvedimento:Leggi di più...- art. 1226 c.c.·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 1453 cod. civ.·
- art. 2051 cod. civ.·
- art. 37 c.p.c.·
- concessione di servizio pubblico·
- danno all'immagine·
- danno emergente e lucro cessante·
- doveri di buona fede e correttezza·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- inadempimento contrattuale·
- onere della prova·
- principio di autotutela amministrativa·
- responsabilità oggettiva·
- risarcimento del danno·
- risoluzione del contratto di appalto
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-12-17, n. 201900298Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- condanna alle spese di lite·
- deroga indici di edificazione·
- D.I.A.·
- distanze minime tra edifici·
- D.M. 1444/1968·
- eccesso di potere·
- incompleta motivazione·
- insufficiente istruttoria·
- integrazione documentale·
- legge urbanistica provinciale·
- regolamenti edilizi comunali·
- violazione del giusto procedimento