Articolo 337 bis del Codice civile

Art. 337-bis.

((Ambito di applicazione))((In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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