Articolo 2575 del Codice civile

Art. 2575.

(Oggetto del diritto).

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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