Articolo 1856 del Codice civile
Art. 1856.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-26, n. 202407236Provvedimento:Leggi di più...- art. 192 d.lgs. n. 152/2006·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- compensazione delle spese·
- diritti reali e personali di godimento·
- discarica abusiva·
- fallimento·
- GDPR·
- misure cautelari·
- onere della prova·
- ordinanza sindacale·
- presunzione di legittimità degli atti amministrativi·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti pericolosi·
- sublocazione·
- tutela dei dati personali
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-26, n. 202407238Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale·
- leasing e sublocazione·
- onere della prova·
- ordinanza sindacale·
- questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 TFUE·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti pericolosi·
- violazione art. 192 d.lgs. n. 152/2006