Articolo 2144 del Codice civile
Art. 2144.
(Mezzadria a tempo determinato).
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
(Mezzadria a tempo determinato).
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.