Articolo 2590 del Codice civile
Art. 2590.
(Invenzione del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
(Invenzione del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Sentenze • 4
1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-01-12, n. 202100037Provvedimento:Leggi di più...- atto amministrativo·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- ente strumentale·
- giurisdizione·
- irragionevolezza·
- natura giuridica della fondazione·
- premi e incentivi·
- principi di pubblicità e trasparenza·
- procedimento amministrativo·
- pubblico interesse·
- rapporto di lavoro privatistico·
- sproporzione·
- valutazione dei fatti