Articolo 1831 del Codice civile
Art. 1831.
(Chiusura del conto).
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e' fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
(Chiusura del conto).
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e' fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.