Articolo 1945 del Codice civile
Art. 1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.