Articolo 1945 del Codice civile

Art. 1945.

(Eccezioni opponibili dal fideiussore).

Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze157

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi