Articolo 1563 del Codice civile

Art. 1563.

(Scadenza delle singole prestazioni).

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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