Articolo 1563 del Codice civile
Art. 1563.
(Scadenza delle singole prestazioni).
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
(Scadenza delle singole prestazioni).
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-06-30, n. 202107720Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
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