Articolo 983 del Codice civile
Art. 983.
(Accessioni).
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.
(Accessioni).
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.
3. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-05-07, n. 201501466Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza·
- art. 21 nonies L. 241/90·
- art. 981 c.c.·
- art. 983 c.c.·
- carenza istruttoria·
- compensazione spese di lite·
- diritto di usufrutto·
- eccesso di potere·
- modifica destinazione economica del bene·
- nuda proprietà·
- sviamento di potere·
- tutela cautelare·
- usucapione
5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-02-04, n. 201400158Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione di opere edilizie abusive·
- difetto di interesse·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimità provvedimenti amministrativi·
- mancata notifica atti amministrativi·
- usufrutto·
- violazione art. 31 DPR 380/2001·
- violazione art. 7 e 8 L. 241/90