Articolo 602 del Codice civile

Art. 602.

(Testamento olografo).

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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