Articolo 602 del Codice civile
Art. 602.
(Testamento olografo).
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
(Testamento olografo).
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
2. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202300678Provvedimento:Leggi di più...- art. 115 c.p.c.·
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- compensazione delle spese di lite·
- giurisdizione esclusiva del TAR·
- interruzione della prescrizione·
- intimazione di pagamento·
- legittimazione passiva·
- onere della prova·
- prelievo supplementare quote latte·
- prescrizione del debito·
- testamento olografo