Articolo 555 del Codice civile
Art. 555.
(Riduzione delle donazioni).
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
(Riduzione delle donazioni).
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.