Articolo 555 del Codice civile

Art. 555.

(Riduzione delle donazioni).

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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