Articolo 296 del Codice civile
Art. 296.
(Consenso per l'adozione).
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
(Consenso per l'adozione).
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))