Articolo 296 del Codice civile

Art. 296.

(Consenso per l'adozione).

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Entrata in vigore il 17 maggio 1983
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