Articolo 1528 del Codice civile
Art. 1528.
(Pagamento del prezzo).
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
(Pagamento del prezzo).
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
Sentenze • 3
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-03-21, n. 201200087Provvedimento:Leggi di più...- annullamento DIA·
- aumento di volume edilizio·
- autotutela amministrativa·
- compatibilità urbanistica·
- conformità urbanistica·
- eccesso di potere·
- eccesso di potere per travisamento del fatto·
- legittimità dell'annullamento DIA·
- misura ripristinatoria·
- regolamento edilizio·
- ripristino delle opere·
- sospensione attività·
- sostituzione di impianti tecnologici·
- violazione art. 8 n. 5 D.P.R. 31.8.1972, n. 670·
- violazione art. 91 bis, comma 6, e 128, comma 1 lett. b) e comma 7, L.P. n. 22/1991