Articolo 1528 del Codice civile

Art. 1528.

(Pagamento del prezzo).

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita' e allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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