Articolo 1116 del Codice civile

Art. 1116.

(Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria).

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredita', in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze80

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi