Articolo 1737 del Codice civile

Art. 1737.

(Nozione).

Il contratto di spedizione e' un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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