Articolo 1464 del Codice civile

Art. 1464.

(Impossibilita' parziale).

Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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