Articolo 337 del Codice civile
Art. 337.
Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))e per l'amministrazione dei beni.
Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))e per l'amministrazione dei beni.