Articolo 426 del Codice civile
Art. 426.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,))degli ascendenti o dei discendenti.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,))degli ascendenti o dei discendenti.