Articolo 426 del Codice civile
Art. 426.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,))degli ascendenti o dei discendenti.
(Durata dell'ufficio).
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, ((della persona stabilmente convivente,))degli ascendenti o dei discendenti.
Sentenze • 4
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-04-11, n. 202300804Provvedimento:Leggi di più...- art. 2644 c.c.·
- art. 426 c.c.·
- art. 427 c.c.·
- art. 432 c.c.·
- art. 448 c.c.·
- art. 952 c.c.·
- beni patrimoniali·
- clausola risolutiva espressa·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione di beni pubblici·
- demanio pubblico·
- giudicato implicito·
- giurisdizione amministrativa·
- inadempimento contrattuale·
- interesse pubblico·
- risoluzione dei contratti·
- usucapione