Articolo 2194 del Codice civile

Art. 2194.

(Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione).

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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