Articolo 1629 del Codice civile
Art. 1629.
(Fondi destinati al rimboschimento).
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
(Fondi destinati al rimboschimento).
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento puo' essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.