Articolo 834 del Codice civile
Art. 834.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.