Articolo 834 del Codice civile
Art. 834.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202313955Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990·
- art. 42 Cost.·
- art. 6 L.R. 29/1997·
- art. 97 Cost.·
- bilanciamento degli interessi·
- carenza di istruttoria·
- carenza di motivazione·
- competenza amministrativa·
- diritto all'espropriazione·
- diritto di proprietà·
- eccesso di potere·
- monumento naturale regionale·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- salvaguardia del paesaggio·
- tutela ambientale·
- vincolo paesaggistico·
- violazione di legge
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202300803Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 42 bis del DPR 327/2001·
- bilanciamento tra interessi privati e pubblici·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- espropriazione·
- interesse pubblico·
- occupazione temporanea di urgenza·
- principio di economicità·
- proporzionalità·
- ragionevolezza·
- travisamento dei presupposti di fatto