Articolo 2341 del Codice civile
Art. 2341.
(( (Soci fondatori). ))((La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.))
(( (Soci fondatori). ))((La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.))
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-11-13, n. 201800249Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 48 l.p. n. 15/2015·
- compatibilità urbanistica·
- conformità urbanistica·
- dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità·
- eccesso di potere·
- economicità e buon andamento della pubblica amministrazione·
- espropriazione per pubblica utilità·
- osservazioni al progetto·
- piani regolatori generali·
- procedura espropriativa·
- proporzionalità dell'azione amministrativa·
- spese di giudizio·
- vincoli urbanistici·
- vincolo preordinato all'espropriazione
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-08-09, n. 201100293Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- autorizzazione di coltivazione di cava·
- decreto di occupazione·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- inadempimento contrattuale·
- inefficacia del decreto di occupazione·
- principio di soccombenza·
- proroga autorizzazione·
- sospensione attività estrattiva·
- trasparenza e partecipazione amministrativa·
- violazione delle disposizioni del disciplinare di autorizzazione