Articolo 2341 del Codice civile

Art. 2341.

(( (Soci fondatori). ))((La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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