Articolo 1759 del Codice civile

Art. 1759.

(Responsabilita' del mediatore).

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi